Dal prossimo 1.7.2024, salvo nuovi rinvii, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti degli associati o tesserati, a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico, in conformità alle finalità istituzionali, non saranno più escluse dal campo di applicazione dell’Iva (per carenza del presupposto soggettivo), bensì attratte nell’ambito delle operazioni rilevanti ai fini Iva.
È bene evidenziare che, questo passaggio epocale, non è frutto della riforma dello sport voluta dal D.Lgs. 36/2021, ma è la conseguenza dell’articolo 5, D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), che si è adeguato alle indicazioni pervenute all’Italia dalla procedura di infrazione n. 2008/2010, con la quale la Commissione Europea ha contestato al nostro Paese il non corretto recepimento dell’articolo 132 della Direttiva 2006/112/CE.
Dal punto di vista operativo, il passaggio da un’attività esclusa ad una rilevante ai fini Iva non è di poco conto, poiché oltre all’obbligo di aprire la partita Iva (anche se la maggior parte delle associazioni sportive già la possiedono), sarà necessario adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva per le operazioni che assumono rilievo ai fini di tale imposta seppure le suddette operazioni saranno comprese nell’alveo delle operazioni esenti da iva.