I “volontari” sono disciplinati dall’articolo 29 del decreto e sono ritenuti tali coloro i quali mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. I volontari non necessariamente sono identificati negli associati. Le loro prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo. Potranno essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Diventa opportuno condividere una lettera di incarico che contenga sia le motivazioni dell’impegno gratuito (al fine di evitare, stante la presunzione di onerosità della prestazione lavorativa, possibili future pretese economiche) sia il luogo di residenza del volontario che quello di svolgimento della prestazione al fine di giustificare il riconoscimento del rimborso spese vive di trasferta. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. La copertura dovrà avvenire secondo le modalità previste dal decreto disciplinato dall’articolo 18, comma 2, del codice del terzo settore. (infortuni, malattia e resp.civile verso terzi) Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. I volontari che siano anche pubblici dipendenti ne dovranno dare mera comunicazione alla amministrazione di appartenenza. Non c’e obbligo di tenuta del libro dei volontari ma probabilmente opportuno ai fini assicurativi – in caso di tenuta non vi e’ obbligo di vidimazione come per gli enti del terzo settore.