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Approfondiamo il Decreto Correttivo sulla Riforma dello Sport

15 Giugno 2023

A fine maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in prima lettura, un secondo correttivo ai decreti di riforma dello sport (il quale, contrariamente al precedente, interviene, in misura più o meno rilevante, su tutti i cinque decreti di riforma dello sport).
Si ricorda che questo testo dovrà raccogliere il parere consultivo delle commissioni parlamentari e poi tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva che potrà esserci anche su testo parzialmente diverso da quello appena approvato.
A seguire dovrà esserci la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È stata confermata l’entrata in vigore al 1° luglio dell’ultimo decreto ancora in “sospeso” (il n. 36 sul lavoro sportivo). Si evidenzia che ormai non ci sarebbero più neanche i tempi tecnici
necessari per poter approvare una norma di rinvio del citato testo.
Cerchiamo, quindi, di mettere, per quanto ad oggi noto, un po’ d’ordine.
Dal 1° luglio, quindi, viene abrogata la disciplina sui c.d. compensi sportivi dilettantistici (il noto articolo 67, comma 1, lettera m, Tuir) con la quale stavamo convivendo dal 2000 (per l’esattezza dalla L. 342/2000).
Ciò sta a significare che scompaiono i c.d. “falsi dilettanti” ed entrano anche nel mondo dello sport dilettantistico le tutele presenti in ogni altro settore della vita lavorativa.
Non solo quelle di carattere previdenziale o assistenziale ma anche, ad esempio, quelle che consentiranno al lavoratore sportivo di essere creditore privilegiato in situazione di crisi dell’impresa sportiva.
Due sono i provvedimenti introdotti dalla bozza di nuovo decreto che, una volta approvati, alleggeriranno il peso della entrata in vigore della riforma.
Il primo prevede che le società e associazioni sportive dilettantistiche potranno adeguare il loro statuto ai nuovi principi previsti dal D.Lgs. 36/2021 entro il 31 dicembre 2023.
Il mancato adeguamento degli statuti comporterà la cancellazione dal registro con conseguente perdita della natura di associazione o società sportiva dilettantistica sia ai fini fiscali che di disciplina dei rapporti di lavoro.

Purtroppo non sembra sia stata accolta la proposta, come era accaduto per le modifiche di statuto degli enti del terzo settore, di poterlo fare con assemblea ordinaria e in assenza di imposta di registro.
Altra norma “cuscinetto” che dovrebbe essere introdotta riguarda coloro i quali non avessero scelto di utilizzare i canali già operativi per gli adempimenti connessi a qualsiasi altro rapporto di lavoro; in caso di contratti di lavoro sportivo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa è consentito loro di poter attendere le
nuove funzioni del portale del registro attività sportive e, di conseguenza, gli adempimenti per detti contratti relativi al periodo da luglio a settembre potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
Importante novità è l’estensione, così come già previsto per gli enti del terzo settore, anche per le sportive, della possibilità che le attività conformi alle finalità istituzionali siano compatibili con tutte le destinazioni d’uso dell’immobile dove vengono svolte.
Gli altri punti di interesse per il mondo dello sport dilettantistico possono così sintetizzarsi:
– lo svolgimento per due esercizi consecutivi di attività secondarie e
strumentali i cui proventi eccedessero i limiti che saranno fissati da un imminente decreto comporterà la cancellazione d’ufficio dal Ras;
– vengono esclusi dalla categoria dei lavoratori sportivi i professionisti
iscritti ad un albo riconosciuto per legge e che svolgono quel tipo di attività nell’ambito sportivo;
– viene previsto un sistema di silenzio assenso per i pubblici
dipendenti che intendano operare a titolo oneroso nello sport dilettantistico;
– viene elevato da 18 a 24 il limite orario di prestazione d’opera settimanale al di sotto del quale scatta la presunzione relativa per i
lavoratori sportivi dilettanti di collaborazione coordinata e continuativa;
– i contratti di lavoro sportivo si applicano anche nei confronti di FSN /DSA / EPS;

– viene introdotta la possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi
spese in assenza di documentazione fino ad un massimo di 150
euro mensili;
– viene portato a 14 anni il limite d’età minimo per i contratti di
apprendistato degli sportivi;
– ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non
superiori a 5.000 euro si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2008;
– in sede di affiliazione o di riaffiliazione dovrà essere comunicato il nominativo del responsabile della protezione dei minori;
– i lavoratori che percepiscono compensi inferiori ai 5.000 euro avranno gli stessi obblighi assicurativi dei volontari;
– i compensi dei co.co.co. sportivi dilettanti non concorrono alla base imponibile Irap fino all’importo di euro 85.000;
– viene abrogato l’obbligo del deposito del modello EAS.