Per Asd e Ssd già iscritte nel Registro il legislatore ha prorogato al 30.06.2024 il termine entro il quale scatta l’obbligo di conformare i propri statuti alle nuove regole di cui al D.Lgs. 36/2021, pena la perdita della qualifica. L’adeguamento impone l’introduzione di clausole statutarie del tutto assenti prima della riforma.
Si pensi, ad esempio, alla possibilità per l’ente sportivo di svolgere attività diverse rispetto a quelle sportive dilettantistiche, purché secondarie e strumentali tenendo conto di criteri e limiti definiti con apposito decreto. Una previsione, questa, che amplia il novero delle attività esercitabili consentite agli enti, solo a condizione che lo statuto lo preveda espressamente. Diversi sono, tuttavia, gli aspetti da considerare.
Seppure l’obbligo di adeguamento sia ormai alle porte, l’efficacia della clausola statutaria relativa alle attività diverse dovrà valutarsi in coordinamento con lo stato dell’arte della riforma. Attualmente manca il decreto recante i criteri e limiti per l’esercizio da parte delle Asd/Ssd di tali attività. Con la conseguenza che gli enti potranno sì svolgere queste attività, ove statutariamente previste, adottando tuttavia un comportamento prudenziale in questa fase di assenza del provvedimento attuativo.