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Le sponsorizzazioni alle A.S.D. dopo la Riforma

23 Aprile 2024

La Legge 289/2002 ha introdotto una sorta di presunzione assoluta d’inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione rese a favore degli enti sportivi dilettantistici, a condizione che queste siano destinate a diffondere e a rendere visibile l’immagine o il marchio dell’impresa sponsorizzante nell’ambito della platea dei suoi acquirenti: ciò nella prospettiva futura, potenziale o programmatica del conseguimento di maggiori ricavi.

Occorre, inoltre, che l’associazione sportiva sponsorizzata veicoli il nome o il segno distintivo del soggetto sponsorizzante negli eventi sportivi nei quali l’associazione sportiva amatoriale partecipa. Il Fisco non può sindacare l’inerenza e la congruità dei costi di sponsorizzazione, purché il soggetto beneficiario della sponsorizzazione sia un soggetto sportivo dilettantistico, la spesa medesima rientri nel limite di 200.000 euro e promuova il marchio dello sponsor e, infine, che l’associazione sportiva sponsorizzata realizzi in concreto uno specifico intervento pubblicitario.