Sponsorizzazioni sportive
- L’art. 90, c. 8 della L. 289/2002 prevede che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di compagini sportive dilettantistiche costituisca, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
La disposizione introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che sono considerate, nel limite del predetto importo, comunque di pubblicità e, quindi, integralmente deducibili per il soggetto erogante nell’esercizio di sostenimento o in quote costanti nell’esercizio medesimo e nei 4 anni successivi, a nulla rilevando l’effettivo ritorno in termini di ricavi da parte dell’erogante.
per approfondire, vedi Cass. sent. 23.03.2016 n. 5720