Responsabilità del Presidente per i furti subiti dagli associati/tesserati nei locali ove si svolgono le attività sociali
Gli associati in regola con il pagamento della quota sociale, ovvero i tesserati della Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva, Disciplina sportiva associata, che corrispondono delle quote per la partecipazione alle attività organizzate dall’associazione avranno diritto a frequentare i locali dell’associazione, ad utilizzare gli spogliatoi, i campi da gioco, le strutture, gli spazi comuni, ecc. dove si svolgono le attività sociali.
Per effetto di alcune sentenze la giurisprudenza ha considerato applicabile anche alle associazioni la normativa sulla responsabilità degli albergatori. Ciò significa che il gestore dell’impianto sportivo (associazione-Presidente) è titolare di una responsabilità oggettiva, che prescinde da colpa sua o di suoi subordinati.
Si escludono i casi in cui si è in presenza di furto dipeso dal comportamento del frequentatore e/o di suoi accompagnatori (dimenticanza dell’oggetto incustodito, ecc.), da cause di forza maggiore (rapina, ecc.) ovvero distruzione/danneggiamento dipeso dalla natura stessa della cosa.
Non hanno valore, invece, le dichiarazioni di esonero da responsabilità fatte sottoscrivere ai praticanti le attività sportive.