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Il rimborso spese dei volontari
Uno dei temi di maggior rilievo nel mondo delle associazioni di volontariato riguarda il rimborso spese ai volontari che operano per l’Ente. L’art. 2 della L. 266/1991 (Legge sul volontariato) prevede che al volontario possano essere rimborsate dall’organizzazione di volontariato soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa.
Vediamo ora cosa significa la previsione del dettato normativo sopra citato alla luce anche delle recenti prese di posizione della Corte di Cassazione.
Innanzitutto le spese devono essere sostenute dal volontario in nome e per conto dell’Associazione, dopodiché, dal punto di vista fiscale, le stesse devono essere “effettivamente sostenute”, “opportunamente documentate”, “inerenti l’attività effettivamente svolta dall’organizzazione”; diversamente dovranno essere soggette a ritenuta alla fonte e ad irpef in capo al percettore, principi sanciti anche dalla Corte di Cassazione del 23.11.2015, n. 23890. Secondo la stessa Corte, poi, da una attenta lettura dell’art. 2 della L. 266/1991, discende che: – non possono considerarsi rimborsi, ma compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri volontari a titolo di rimborso forfettario, in quanto privi di uno specifico collegamento con spese singolarmente individuate, sostenute dal percettore. Sono soggetti a tassazione, inoltre, i rimborsi oltre i limiti stabiliti dall’associazione, intendendosi a tal fine oltre il massimale stabilito per singolo associato e non oltre la voce “rimborsi ai volontari” iscritta a bilancio preventivo. In altri termini, al singolo volontario non possono erogarsi rimborsi illimitati, ma solo rimborsi contenuti in limiti individuali quantitativi e qualitativi (per tipologia di spesa) preventivamente stabiliti da un’ organo deliberativo (assemblea). Sulla stessa lunghezza d’onda la sentenza della Corte di Cassazione 25.11.2015, n. 24090, la quale, con riferimento al requisito del limite massimo del rimborso, spiega che tale limite non va individuato nell’importo generico iscritto nel bilancio preventivo dell’associazione come contributi agli associati.